Notifica preliminare cantieri: ASL – DPL – Regione Lombardia

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Notifica preliminare cantieri: ASL – DPL - Regione Lombardia

Notifica preliminare cantieri, quando è necessaria

Per chi lavora all’interno del settore edile, questo documento è già noto per la sua importanza. Negli ultimi anni, però, è salito alla ribalta anche per molti committenti privati, perché rappresenta un attestato necessario nella domanda di accesso al Superbonus 110% o 90%.

La notifica preliminare cantieri, come dice il nome, va presentata preventivamente cioè prima di iniziare qualsiasi intervento edile. Rappresenta un documento legato alla sicurezza sul lavoro nei cantieri edili, e attesta i dati del cantiere stesso, e tutti i lavori che si dovranno effettuare.
Il fine è quello di prevenire incidenti sul lavoro, favorire i controlli e la certezza dei dati in condizioni di criticità – come quelle che possono accadere nell’ambito edile.

Non sempre la notifica è obbligatoria, anzi, vediamo in quali casi va inviata agli enti di competenza: DPL (Direzione Provinciale del Lavoro), ASL o AUSL (Azienda Unità Sanitaria Locale), Prefettura (quest’ultimo caso solo per i lavori pubblici), Comune che ha rilasciato il titolo abilitativo.

Notifica preliminare cantieri: ASL – DPL - Regione LombardiaNotifica preliminare cantieri: ASL – DPL – Regione Lombardia

In questo documento entra in gioco la ASL, quando si effettuano lavori nei cantieri provvisori – temporanei o mobili – in determinate circostanze.

Se l’invio alla Prefettura è fondamentale per segnalare la presenza dei cantieri aperti per lavori pubblici, per quanto riguarda gli altri enti si inviano due copie differenti.
Una notifica preliminare cantieri alla ASL e una al DPL – altre diramazioni verso comune o ispettorato avvengono in modo diverso da regione a regione.

Il fine è sempre quello di allertare gli organi di controllo. Sono necessarie ispezioni preventive per evitare incidenti sul lavoro o problemi relativi alla sicurezza dei lavoratori. Il fatto che più imprese siano attive in un unico cantiere, infatti, aumenta il rischio di infortuni causa disorganizzazione, anche in presenza del coordinamento.

Come abbiamo ripetuto, l’invio della notifica preliminare cantiere e dei dati correlati è obbligatorio, e in caso di inadempimento sono previste sanzioni amministrative per il Committente o il Responsabile dei lavori; oltre alla sospensione del titolo abilitativo dell’opera da realizzare.

È sempre d’obbligo? No.

La notifica preliminare è prevista in diversi tipi di cantieri, seguendo le indicazioni del Titolo IV del Decreto Legislativo 81/08 ( Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro).

  1. Cantieri dove operano diverse aziende, anche se non contemporaneamente.
  2. Nei cantieri dove c’è l’obbligo di nominare il coordinatore per la progettazione, che redige il piano di sicurezza e di coordinamento.
  3. Cantieri che, dapprima esonerati dalla notifica, diventano soggetti all’obbligo per effetto di varianti avvenute in corso d’opera (es. l’impresa esecutrice era una sola, dopo l’ingresso di altre ditte il cantiere è sottoposto a notifica).
  4. Cantieri in cui opera un’unica impresa, ma si impiega un’entità di lavoro presunta che non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

Gli uomini-giorno da valutare per la notifica preliminare cantieri

Il calcolo degli uomini-giorno avviene di solito tramite un procedimento matematico e comunque approssimativo. Il calcolo si basa sull’importo dei lavori per l’opera edile, il rapporto tra la somma dei lavoratori attivi e i giorni necessari alla sua esecuzione.

Ad esempio, un’opera dell’importo di 200.000 Euro richiede una manodopera con un’incidenza costi del 30% (60.000 Euro). Questo valore va diviso per il costo giornaliero di un operaio qualificato, che per esempio possiamo stimare corrisponda a 200 Euro (25 euro l’ora per 8 ore).
Dividendo il costo manodopera con il costo dell’incidenza, si ottiene il numero di uomini-giorno totali: 300 (60.000/200).

Quando si divide questo valore per il numero probabile di operai che potrebbero essere impiegati nel cantiere ogni giorno (diciamo 20) si ottiene anche il tempo di durata del cantiere stesso. Ad esempio 300 / 20 = 15 giorni.

In questo esempio, il numero di uomini-giorni di 300 supera la soglia dei 200, e il cantiere è vincolato alla notifica preliminare ASL.

Notifica preliminare cantieri, quali dati inviare

Nella presentazione, i cantieri vincolati alla stesura del documento, dovranno inviare una notifica preliminare cantiere completa di tutti i dati richiesti.

I contenuti che deve contenere la notifica preliminare sono:

  1. data di presentazione della notifica;
  2. indirizzo del cantiere edile;
  3. scopo e natura dell’opera da realizzare;
  4. nominativo del committente (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo);
  5. nominativo del responsabile dei lavori (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo);
  6. nominativo del coordinatore della progettazione dell’opera e della sicurezza (nome, cognome, codice fiscale e indirizzo);
  7. data presunta di inizio dei lavori;
  8. durata presunta dei lavori e tempistiche per il completamento dell’opera;
  9. numero massimo presunto dei lavoratori che lavoreranno in cantiere;
  10. numero previsto di imprese e di lavoratori autonomi presenti nel cantiere;
  11. identificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (codice fiscale o partita IVA);
  12. ammontare complessivo della spesa presunta per realizzare l’opera (espresso in Euro).

 

Ricordiamo che il documento va indirizzato nelle varie copie come: notifica preliminare alla ASL territoriale, all’Ispettorato, al Comune in cui si svolgono i lavori edili, e al Prefetto in caso di opere pubbliche. Inoltre, è necessario apporre una copia della notifica nel Cartello di Cantiere.

Può essere presentata in modalità cartacea presso gli sportelli preposti, oppure in via telematica. In questo caso, però, ogni regione predispone un proprio servizio online: non esiste un unico sito dove inviare la notifica!

Ad esempio, chi vuole trasmettere la notifica preliminare in Lombardia o in Piemonte potrà avvalersi delle piattaforme online delle due regioni, e spesso sono istituiti dei portali a sé stanti riguardanti la prevenzione infortuni sul lavoro.

In alcune regioni, addirittura, esiste un servizio differenziato per le varie province.

L’importante è sapere che le copie differenziate sono due: una notifica preliminare ASL e una per il DPL.