Edilizia agevolata

Edilizia agevolata

Edilizia agevolata, quando sono attivi i contributi

Già da molti decenni è presente una normativa per costruire delle abitazioni di carattere economico, la cosiddetta edilizia popolare, ma con altri risvolti di supporto per mutui a tasso agevolato o contributi in conto capitale per i costi di costruzione.

Vediamo in cosa consistono questi interventi di edilizia agevolata e quando sono assimilati o diversi dall’edilizia convenzionata.

Che cos’è l’edilizia agevolata? Ieri, oggi e domani

La storia di questo tipo di costruzioni nasce nel 1962, quando la legge n. 167 definì delle regole per i Comuni italiani con una popolazione di oltre 50.000 abitanti (o capoluoghi di Provincia all’epoca).

La normativa imponeva di destinare delle zone del territorio alla costruzione di “alloggi a carattere economico o popolare”, per consentire anche alle persone meno abbienti di acquistare una casa.

La vocazione sociale di questa iniziativa coinvolgeva non solo i centri urbani più popolati ma anche molti altri comuni. Da quelli limitrofi a quelli riconosciuti come luoghi di cura o turismo, fino ai comuni con abitazioni malsane – da eliminare e sostituire con l’edilizia agevolata.

Nel tempo, chiaramente, gli indici di affollamento cambiarono e già nel decennio seguente furono promulgate altre leggi come quella 457/1978 che riguardava il Piano decennale per l’edilizia residenziale.

Fu allora che vennero instaurati altri interventi di edilizia convenzionata e agevolata, per la costruzione di abitazioni e per il recupero del patrimonio edilizio esistente. In questo scenario, sorsero organismi come il C.I.P.E. (Comitato interministeriale per la programmazione economica), che indirizzava i programmi per l’edilizia residenziale.

Le funzioni del C.I.P.E. per l’edilizia agevolata e convenzionata

Questo comitato determinava risorse finanziarie tra le regioni e la quota minima da destinare al finanziamento dell’edilizia convenzionata ed agevolata, all’epoca specialmente da parte di istituti di previdenza e imprese di assicurazione. Si utilizzava anche la sottoscrizione di titoli emessi dalla Cassa depositi e prestiti, e da altri istituti di credito fondiario. Sempre lo stesso organismo determinava le quote da destinare ai finanziamenti statali di edilizia agevolata e sovvenzionata – vedremo più avanti le differenze.

I finanziamenti complessivi erano usati per concedere contributi in conto capitale a comuni, Istituti autonomi case popolari, imprese, cooperative o consorzi. L’obiettivo era quello di aumentare la costruzione o l’adattamento di alloggi di edilizia sovvenzionata e agevolata, per le categorie sociali meno avvantaggiate economicamente, o dove fossero presenti nel nucleo familiare persone con situazioni di disabilità. Contestualmente, venivano istituiti con questa normativa anche i mutui agevolati assistiti da contributo dello Stato, per realizzare i programmi di edilizia residenziale.

 

L’edilizia agevolata attuale

Ad oggi, gli interventi per costruire fabbricati residenziali di questo tipo prevedono l’intervento dello Stato, per agevolare la costruzione di alloggi da destinare alla prima casa.

È sempre più attuale il contributo delle imprese edili che cercano i finanziamenti necessari alle costruzioni, rivolgendosi agli enti territoriali o alle Regioni.

Dal punto di vista economico i privati realizzano i fabbricati, sulla base dei finanziamenti concessi, oppure con contributi a fondo perduto messi a disposizione dallo Stato.

Vengono concessi mutui agevolati, a tassi inferiori di quelli consueti, sempre tramite tali contributi a fondo perduto o finanziamenti in conto interesse (lo Stato copre una quota di interessi).

Coloro che vogliono acquistare gli immobili in edilizia agevolata dovranno possedere i requisiti richiesti anche per quella convenzionata: cittadinanza italiana, domicilio nel Comune dell’immobile, rispetto dei limiti di reddito previsti, non possedere un’altra casa né avere già ottenuto un’altra abitazione tramite contributi pubblici.

Nell’ambito degli interventi di edilizia agevolata, oggi si tende ad agire molto nel recupero del patrimonio edilizio esistente. Sia per dare nuove opportunità economiche nella ricerca degli alloggi sia per evitare il consumo di suolo.

Molte Regioni possono finanziare programmi di edilizia residenziale agevolata e convenzionata, coinvolgendo i privati, quindi ci sono diverse occasioni per accedere a queste facilitazioni. L’importante è sapere quali sono i requisiti richiesti.

Edilizia agevolata

Edilizia agevolata

Chi può acquistare in edilizia convenzionata e agevolata?

Le condizioni necessarie sono suddivise tra quelle relative al reddito e quelle anagrafiche; oltre ad alcuni particolari parametri che potrebbero essere richiesti dalla convenzione stipulata.

In linea di massima, i requisiti necessari sono quelli che seguono.

  • Cittadinanza italiana (o possesso del regolare permesso di soggiorno).
  • Residenza o domicilio lavorativo nel Comune in cui si trova l’alloggio.
  • Reddito familiare non superiore ai limiti stabiliti (Legge 457/1978 e leggi regionali);
  • Nessun appartamento posseduto all’interno del Comune in cui si trova l’alloggio.

È importante sapere che l’edilizia agevolata o agevolata, permette di realizzare immobili destinati esclusivamente a prima abitazione.

Oggi, quanto deve essere il reddito per una casa popolare? Nel tempo sono state promulgate diverse norme per stabilire i limiti consentiti per accedere alla ERP (Edilizia Residenziale Sovvenzionata) e ad altre situazioni di edilizia agevolata. Ovviamente, i limiti di reddito per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica o privata agevolata, si modificano costantemente. Per questo, i dati vengono aggiornati periodicamente sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie della fascia sociale meno agiata.

Attenzione alla differenza tra edilizia convenzionata e privata

Nell’edilizia convenzionata il proprietario del terreno rimane il Comune. Il proprietario acquista l’immobile costruito sopra il suolo, che resta pubblico e stabilisce solo un “diritto di superficie” ossia il diritto di abitare su quella superficie in quel fabbricato. Questo giustifica anche il costo differente: il prezzo di una casa con edilizia agevolata sarà minore dato il fatto che non si acquista il terreno.

Per tali presupposti, l’edilizia agevolata solitamente riguarda tre tipi di proprietà:

  • piena proprietà assoluta;
  • acquisto mediante la procedura dell’affitto con riscatto;
  • acquisto tramite locazione permanente.

Quanto dura il vincolo dell’edilizia convenzionata?

Le convenzioni stipulate hanno una durata da minimo di 60 anni a massimo 99 anni; trascorsi i quali, il Comune potrebbe chiedere il riscatto del terreno oppure chiedere la casa all’acquirente. Dipende cosa la convenzione stabilisce per le modalità di riscatto del terreno o dell’abitazione.

Nell’ambito dell’edilizia agevolata, quindi, anche la rivendita della casa costruita deve sottostare alle regole già applicate in fase di costruzione, dato che la convenzione rimane valida. Il nuovo acquirente dovrà possedere le stesse caratteristiche della persona che la vende, sulle questioni reddituali e anagrafiche già stabilite per l’edilizia convenzionata.

Inoltre, esistono gli obblighi di non poter vendere o affittare l’abitazione per un periodo di 5 anni – per evitare speculazioni sull’edilizia convenzionata.

Per evitare dei rischi di svalutazione o altri blocchi in fase di vendita, in diversi casi si può ottenere lo svincolo del terreno tramite la procedura di riscatto del diritto di superficie. Quanto costa riscattare l’edilizia convenzionata? Dipende da molti fattori, tra cui il valore di mercato del terreno, che può mutare nel tempo e va sempre definito da un esperto di stime immobiliari.

Edilizia agevolata

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Le differenze tra edilizia sovvenzionata, agevolata e convenzionata

Abbiamo già citato l’Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), e torniamo su questo argomento per specificare alcune questioni. Lo scopo per cui è nata l’edilizia “popolare” è dare in proprietà o locazione degli immobili alle persone che si trovano in situazioni economiche disagiate. Vediamo, però, che questo scopo si raggiunge attraverso diverse tipologie di costruzione e cessione dei beni immobili. Le categorie che rientrano nell’ERP si dividono in:

  • edilizia sovvenzionata;
  • edilizia agevolata;
  • edilizia convenzionata.

Le procedure e gli enti coinvolti (Stato, Regione, Comuni, Enti locali) cambiano, così come l’intervento di prestazioni private o da consorzi e cooperative.

L’edilizia residenziale sovvenzionata

In questo caso si parla di un intervento dello Stato o degli enti territoriali, che si fanno carico di tutte le spese costruttive o di riqualificazione degli immobili. La sovvenzione è usata per fabbricare e poi assegnare le cosiddette “case popolari” alle famiglie maggiormente disagiate economicamente, tramite bandi pubblici e graduatorie comunali.

Si stabilisce un canone di affitto basso, che dipende dal reddito e dai componenti del nucleo familiare.

L’edilizia residenziale convenzionata

È sempre pubblica ma il suo scopo è quello di far acquisire la proprietà della casa a prezzi calmierati – sono escluse le locazioni o il godimento del bene immobile
L’edilizia convenzionata prevede la partecipazione di enti comunali e aziende private (principalmente cooperative) al progetto costruttivo. Il Comune interessato, consente l’edificazione in determinate aree PEEP (piani per l’edilizia economica e popolare) stipulando una convenzione edilizia con le imprese di costruzioni o le cooperative.

L’amministrazione comunale stipula le convenzioni che ritiene adeguate per ottenere il risultato: nuovi immobili sui terreni pubblici, destinati alla vendita con prezzi più bassi rispetto a quelli del mercato.  Saranno, così, accessibili a famiglie che possiedono i requisiti richiesti dalla convenzione.

Riassumendo, il Comune:

  • rilascia la concessione edilizia all’impresa o cooperativa per costruire il fabbricato;
  • definisce nella convenzione le condizioni e i vincoli degli edifici che saranno costruiti;
  • si impegna a vendere gli immobili a persone dotate dei requisiti, e secondo delle precise condizioni di vendita.

Per la procedura consueta, il Comune assegna le aree edificabili tramite bando di concorso alle ditte e alle cooperative che operano in convenzione.

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