Superbonus 2024 ultime notizie

Articolo aggiornato sulla base delle informazioni tratte dal sito dell’Agenzia delle entrate vedi link sottostante

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus-110%25

Il Superbonus è l’agevolazione fiscale disciplinata dall’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all’efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Tra gli interventi agevolati rientra anche l’installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

L’agevolazione si affianca alle detrazioni, già in vigore da molti anni, spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus) e per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (sismabonus), attualmente disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 14 e 16 del decreto legge n. 63/2013.

La legge di bilancio 2022 ha prorogato l’agevolazione, prevedendo scadenze diverse in funzione dei soggetti che sostengono le spese ammesse.

In particolare, il Superbonus spetta:

  1. fino al 31 dicembre 2025, nelle seguenti misure
  • 110% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023
  • 70% per le spese sostenute nel 2024
  • 65% per le spese sostenute nel 2025

per i condomini e le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte e professione, per gli interventi su edifici composti da due a 4 unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Sono compresi gli interventi effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, nonché quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione.

La detrazione va ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Stessa data di scadenza anche per gli interventi effettuati dalle Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale), dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale iscritte negli appositi registri.

  1. fino al 31 dicembre 2022 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati da persone fisiche sugli edifici unifamiliari, a condizione che al 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo
  2. fino al 31 dicembre 2023 (con detrazione al 110%), per gli interventi effettuati dagli Iacp (ed enti con le stesse finalità sociali) su immobili, di proprietà o gestiti per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica, a condizione che al 30 giugno 2023 siano stati eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo. Stessa scadenza anche per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi su immobili assegnati in godimento ai propri soci.

In alternativa alla detrazione, si può beneficiare del Superbonus mediante una delle modalità previste dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020. In pratica, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante. Tale scelta dovrà essere comunicata all’Agenzia delle entrate, utilizzando il modello allegato al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022.

A chi interessa

Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da:

  • condomìni
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento
  • persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, proprietari (o comproprietari con altre persone fisiche) di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate
  • Istituti autonomi case popolari (Iacp) comunque denominati o altri enti che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica
  • cooperative di abitazione a proprietà indivisa su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci
  • Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
  • associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

I soggetti Ires rientrano tra i beneficiari nella sola ipotesi di partecipazione alle spese per interventi trainanti effettuati sulle parti comuni in edifici condominiali.

Gli interventi agevolabili superbonus 2024

Interventi principali o trainanti

Il Superbonus spetta in caso di:

  • interventi di isolamento termico sugli involucri
  • sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
  • sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti
  • interventi antisismici.

Interventi aggiuntivi o trainati

Oltre agli interventi trainanti sopra elencati, rientrano nel Superbonus anche le spese per interventi eseguiti insieme ad almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o di riduzione del rischio sismico. Si tratta di:

  • interventi di efficientamento energetico
  • installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo
  • infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
  • interventi di eliminazione delle barriere architettoniche (16-bis, lettera e del Tuir).

Quali vantaggi con il superbonus 2024

La detrazione è riconosciuta nella misura sopra descritta e va ripartita tra gli aventi diritto, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2022, in 4 quote annuali di pari importo, entro i limiti di capienza dell’imposta annua derivante dalla dichiarazione dei redditi.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La cessione può essere disposta in favore:

  • dei fornitori dei beni e dei servizi necessari alla realizzazione degli interventi
  • di altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti)
  • di istituti di credito e intermediari finanziari.

Con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate dell’8 agosto 2020 (modificato da successivi provvedimenti) sono state approvate le disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto legge n. 34/2020 per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti.

Il nuovo modello di comunicazione dell’opzione (con le relative istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica) è stato approvato con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 febbraio 2022 (successivamente modificato dal provvedimento del 10 giugno 2022 – pdf).

L’articolo 10-bis del decreto legge n. 21/2022 ha previsto che dal 1° gennaio 2023, sia per la fruizione della detrazione sia per l’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, relativamente agli interventi di cui all’articolo 119 (Superbonus) e all’articolo 121, comma 2, (bonus diversi dal Superbonus) del Decreto Rilancio, l’esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro deve essere affidata a imprese che siano in possesso della certificazione SOA, ai sensi dell’articolo 84 del Codice dei contratti pubblici.

Per approfondimenti riguardanti la decorrenza e l’ambito temporale di applicazione della disposizione si rinvia alla circolare n. 10 del 20 aprile 2023 – pdf.

Le novità sul superbonus 2024 le trovi in questo link

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/superbonus- 

La lettura dell’articolo prosegue con le informazioni ormai superate sull’argomento superbonus 110%.

Puoi fare un confronto tra le vecchie e nuove decisioni del Governo sull’argomento

 

Superbonus al 110% di cosa si trattava inizialmente

Questa disposizione fiscale è parte del Decreto Legge Rilancio n. 34/2020, e prevede molte voci sulla detrazione fiscale del 110% per edilizia ed efficienza energetica.

Le nuove riduzioni tributarie sono state introdotte oltre che per gli interventi di efficientamento energetico (Ecobonus che aumenta, quindi) anche per la riduzione del rischio sismico (Sisma Bonus).

Per chiarire meglio le percentuali, il bonus 110% significa che lo stato riconosce il 10% del totale della spesa sostenuta.

Se una persona nel 2020 spende 50.000 euro per i lavori di riqualificazione enegetica, potrà recuperare in 5 anni la spesa sostenuta tramite la detrazione fiscale (sulle imposte fino al 2025).

E non solo, potrà sottrarre dal reddito imponibile anche la percentuale extra del 10%– i 5.000 euro mai spesi, ma comunque detraibili.

La capienza fiscale corrisponde al 110% della spesa dei lavori, e in 5 anni si può recuperare la spesa sostenuta.

Ma non è tutto qui, le agevolazioni sembrano essere anche altre, tramite una possibilità di cessione del credito d’imposta. Vediamo cosa dice il decreto e, anche, le possibili “differenze” che forse saranno attuate rispetto alla DL, non ancora attuato.

Per tutte le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, relativamente al miglioramento energetico, il superbonus è attivo con una quota del 110%.

La data del 1 luglio fa comprendere meglio che questo Decreto, seppur in vigore, dovrà essere confermato nell’attuazione dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

La conversione del Superbonus 110% nel Decreto definitivo

Serve quindi, un Decreto Attuativo, che renda in pratica quello che la teoria vorrebbe e, sopratutto, comprenda magari qualche modifica o dettaglio sull’argomento Ecobonus 110%.

Come il fatto che i lavori soggetti a questo Superbonus fiscale possano protrarsi fino al 31 dicembre 2022.

 

Il passaggio importante per il Superbonus lavori casa 110%, infatti, vedrà la conversione di legge di quanto previsto dal decreto ad aprile, ma ancora ci sono diverse domande che ci si pone rispetto all’attuazione.

Sono, comunque, centinaia gli emendamenti segnalati dalle forze politiche, su cui si voterà alla commissione Bilancio della Camera.

Qui, dov’è partita la conversione del decreto, sicuramente si arriverà ad una definizione; per ora, vediamo cosa è stato definito.

Lavori di riqualificazione energetica gratis?

Tornando alla questione fiscale, la normativa per ora prevede 3 opzioni, per ora, che hanno fatto parlare molte persone di “lavori di ristrutturazione gratis”.

In realtà si tratta di lavori legati più all’efficientamento energetico e agli adeguamenti antisismici – lo vedremo in seguito.

In ogni caso, tali proposte sono contenuti negli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio.

  • Si può fruire della detrazione fiscale del 110% “spalmabile” in 5 anni.
  • Si può cedere il credito: il proprietario dell’immobile lo trasferisce all’impresa che fa i lavori, o alla banca che li finanzia.
  • Con la cessione si può usufruire dello sconto in fattura anticipato dal fornitore che esegue i lavori. Lo sconto verrà recuperato dal fornitore sotto forma di credito d’imposta oppure potrà anche cedere il credito ad altri soggetti come istituti di credito e intermediari finanziari.

Questi crediti saranno compensabili dal contribuente sul modello F24.

I lavori di riqualificazione in casa potrebbero essere a costo zero

Ricapitolando, se vuoi affrontare i lavori di ristrutturazione con detrazione Superbonus 110%, e ti chiedi la cessione del credito come funziona in pratica, seguiamo il primo esempio.

Il credito fiscale maturato sui 50.000 euro (l’importo che sarà restituito a chi fa i lavori nell’arco di cinque anni) può essere ceduto dal proprietario dell’immobile.

A chi?
Puoi cedere il credito all’impresa che esegue i lavori, la quale ti applicherà uno sconto in fattura immediato (lavori gratis) e poi lo incasserà dal fisco.

In alternativa, puoi cederlo ad un istituto di credito (banca), oppure ad un intermediario finanziario (assicurazione, società finanziarie, etc.) che ti finanzierà i lavori.

La questione è ancora aperta, dato che si dovrà comprendere come gli istituti di credito e gli intermediari intendono procedere per le modalità di cessione del credito, se avranno un costo che renderà i lavori non più gratuiti come sembra, oppure sarà confermato il vantaggio per i proprietari e i condomini.

Nella migliore delle ipotesi, chi fa i lavori in sostanza potrebbe non pagare nulla cedendo il credito, e chi prende il credito vedrà una restituzione da parte dello Stato dell’intera cifra e di quel 10% in più del Superbonus.

Nel caso di chi vuole eseguire gli interventi in casa e anticipare le spese, potrà avere una detrazione nel tempo, abbiamo detto, ma come?
Sconto sul pagamento delle imposte, o restituzione diretta se la somma supera quanto risulta dall’Irpef.

Chi cede il credito d’imposta a quale detrazione ha diritto?

Ecobonus 110% quali sono i lavori ammessi

Qualcuno si domanda se con la cessione del credito sugli interventi di ristrutturazione o efficientamento, il bonus resta del 110%.

Un dubbi non a torto, perché la questione fiscale, almeno fin quando non sarà attuata, prevede percentuali diverse.

Chi cede il credito con lo sconto in fattura, non si può aspettare il 10% extra riservato a chi anticipa le spese. Perché?

Chi cede il credito avrà diritto al bonus 100% dell’importo che dovrebbe pagare.

Il soggetto a cui è ceduto (impresa, banca, assicurazione), può recuperare il credito d’imposta al 110%. In pratica chi accetta il credito d’imposta, è come se guadagnasse il 10%.

Solo relativamente al Sismabonus, in caso di cessione del credito a un’impresa di assicurazione, con la firma di una polizza che copra dal rischio di eventi calamitosi, la detrazione sarà riconosciuta nella misura del 90%.

Ecobonus 110% quali sono i lavori ammessi

Dopo aver tanto parlato di questioni fiscali, vediamo in concreto su cosa si può applicare questo Superbonus 110%.

La conversione in legge dovrebbe, comunque, permettere alcuni interventi edili “gratis” praticamente, come previsto dall’articolo 119 del Decreto Rilancio.

Il Super-sconto fiscale sembra privilegiare i lavori in casa per ristrutturazione, isolamento termico, e in alcuni casi cambio di caldaie, pannelli fotovoltaici e infissi.

Ma non tutti i casi sono accettati, perché la motivazione principale deve essere quella di una riqualificazione ai fini del risparmio energetico.

Quali lavori sono inclusi

Se non si attuano modifiche sostanziali, questi sarebbero i lavori di ristrutturazione e riqualificazione che potrebbero godere della detrazione fiscale 110%.

  • lavori per isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali nell’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio stesso. In questo caso il tetto massimo della detrazione potenziata è calcolato su un ammontare complessivo dei costi non superiore ad Euro 60.000, da moltiplicare per il numero delle unità immobiliari dell’edificio;
  • lavori sulle parti comuni degli edifici che interessano la sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti, che saranno rimpiazzati da impianti centralizzati a condensazione, ibridi, geotermici, a pompa di calore. Non integrazione, quindi, ma vera e propria sostituzione. Si possono detrarre al 110% anche gli impianti abbinati a quelli fotovoltaici con i sistemi di accumulo connessi. In questo caso, il tetto massimo per la detrazione è un ammontare complessivo di 30.000 euro al massimo – sempre da moltiplicare per il numero di unità immobiliari dell’edificio. La detrazione è calcolata anche per le spese di smaltimento e bonifica del vecchio impianto;
  • lavori di sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti a pompa di calore, ibridi geotermici, abbinabili a fotovoltaici e impianti di micro-cogenerazione – come per l’altro esempio ma che interessino gli edifici unifamiliari. Anche in questo caso, il tetto massimo di spesa è per una somma complessiva di 30.000 euro, e si comprendono anche i costi per smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito;
  • lavori di efficientamento energetico definiti nel Decreto Legge che comprendono interventi come ad esempio pannelli e schermature solari, le finestre con nuovi Questi interventi, dovranno essere congiunti ad uno dei lavori dei punti precedenti, ossia di ammodernamento dell’impianto di riscaldamento o isolamento termico. In questo caso il tetto di spesa per la detrazione potenziata è diverso a seconda degli interventi.

Per alcuni esperti del settore sarà una corsa alla ristrutturazione, e l’idea di ricevere di ritorno più di quanto si è speso sarà sicuramente una possibilità molto appetibile.

Superbonus 2024 sulla ristrutturazione

Superbonus 110% ristrutturazione

Nel decreto si parla anche di interventi antisismici “speciali” e di recupero del patrimonio edilizio. Questa parte ha fatto pensare che ci fosse una detrazione Superbonus 110% anche per la ristrutturazione classica del bagno o della cucina.

È bene chiarire, quindi, che per arrivare al 110% viene specificato come i lavori effettuati devono migliorare l’edificio di almeno 2 classi energetiche.

In alternativa, se non è possibile un miglioramento di 2 classi, si deve raggiungere la classe energetica più alta sull’Attestato di prestazione energetica (APE).

Oltre ai classici lavori di efficientamento energetico della casa, nel Decreto Legge sono attive anche delle aggiunte al 110% per l’applicazione di pannelli fotovoltaici, per l’acquisto di accumulatori e colonnine ricarica per auto elettriche negli edifici.

Quest’ultimo intervento deve essere eseguito congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” di cui abbiamo parlato.

Ma ci sono anche delle novità positive per chi vuole ristrutturare casa, vediamole!

Ristrutturazioni con Ecobonus minore e credito d’imposta

Per i lavori di ristrutturazione in detrazione al 50%, per chi attiva il bonus facciate al 90% e per chi attiva lavori con ecobonus al 65%, è possibile utilizzare la cessione del credito d’imposta o lo sconto in fattura.

Questo significa che, in attesa del Decreto Attuativo, potrebbero esserci possibilità di cedere il credito e ottenere sconti immediati anche per lavori di ristrutturazione – attendiamo maggiori chiarimenti.

La trasformazione delle detrazioni fiscali usuali (50%, 65%, etc.) in sconto in fattura immediato oppure in credito d’imposta cedibile, dovrebbe essere possibile anche per spese di

  • recupero del patrimonio edilizio (bonus casa 50% in 10 quote annuali di pari importo);
  • lavori su parti comuni di un edificio residenziale per manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento, ristrutturazione edilizia;
  • lavori sulle unità immobiliari residenziali, anche rurali, per manutenzione straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione edilizia;
  • interventi di efficienza energetica e miglioramento antisismico previsti con bonus dal 50% all’85% in 10 quote annuali di pari importo;
  • lavori
  • lavori di recupero o restauro delle facciate di edifici esistenti, che usufruivano del Bonus Facciate al 90% in 10 quote annuali di pari importo – includono anche pulitura o tinteggiatura.

Superbonus per seconde case e strutture aziendali

Sulla questione tra prima casa o seconda casa, per ora il Superbonus 110% può essere applicato sempre quando gli interventi sono antisismici oppure di riqualificazione energetica.

Nella prima versione del Decreto, le seconde case dovevano essere in un condominio per usufruire dello sconto, mentre le seconde case unifamiliari non avevano diritto al superbonus.

Diversi emendamenti sono stati presentati, e uno in particolare potrebbe rendere attivo l’Ecobonus 110% anche per seconde case unifamiliari, basta che non siano case di lusso.

Sarà esteso anche per la riqualificazione energetica di impianti alberghieri o sportivi i cui proprietari siano gestori dell’attività.  Questi settori e molti altri necessitano il rilancio economico dopo il “fermo” dell’emergenza sanitaria.

Un’altra estensione del Superbonus potrebbe essere quella agli enti senza scopo di lucro (terzo settore ed enti religiosi), oltre agli immobili per la scuola paritaria d’infanzia no profit.

Rientrerebbero nel bonus 110% anche i beni dei patrimoni immobiliare dismessi da società a partecipazione pubblica, e i beni di associazioni sportive dilettanti.

Accedere al Superbonus 110% come funzionava?

Superbonus 110% ristrutturazione

Per ottenere la detrazione fiscale potenziata, bisogna valutare la tipologia di intervento insieme ad un tecnico qualificato nel settore riqualificazioni e efficientamento (oppure per strutture antisismiche).

Dopo un primo sopralluogo, il tecnico potrà consigliare il lavoro da eseguire e le modalità in atto (quando saranno definitive) per accedere alla detrazione fiscale.

Bisogna, infatti, redigere un progetto che contenga costi e prassi degli interventi.

In questo modo si evita ogni problematica relativa al tipo di risultati da raggiungere (copertura termica, cambio infissi, sostituzione fotovoltaico, etc.).

Il progetto ha dei costi che sono comunque compresi in quelli detraibili con il Superbonus 110%.

Sarà importante il ruolo dei professionisti tecnici, iscritti al proprio Albo Nazionale (geometri, ingegneri, etc.), chiamati alla certificazione energetica e all’asseverazione del rispetto dei requisiti previsti.

Le spese sostenute per gli interventi dovranno essere, infatti, dichiarate congrue rispetto alle normative del Decreto Legge.

Una copia dell’asseverazione andrà trasmessa per via telematica all’ENEA, L’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie Energia, e Sviluppo Economico Sostenibile.

La seconda fase, ovviamente, è quella di contattare un’impresa di ristrutturazioni e lavori di efficientamento energetico affidabile.

Spesso propone anche le prestazioni di un tecnico abilitato.

Un lavoro che viene svolto quindi con un progetto iniziale; una fase di lavori;  una conclusiva in cui si definisce la modalità di pagamento; cessione del credito d’imposta all’impresa stessa oppure ad un istituto di credito.

È bene affidarsi a dei professionisti, quindi, che abbiano anche una competenza nella questione fiscale che emerge con questo nuovo Decreto Legge Rilancio.

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